Concordato preventivo biennale

Il Concordato Preventivo Biennale è un “accordo” con il Fisco che permette, per un biennio, di pagare le tasse non in base agli effettivi guadagni bensì sulla base di quanto preventivato dall’Agenzia delle Entrate, favorendo così l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi. 

CHI PUO'ADERIRE
  • Chi non ha debiti contributivi o fiscali di rilevante entità (non pari o superiori a € 5.000,00 ) nei confronti dell’Erario
  • Chi ha presentato regolarmente dichiarazioni dei redditi
  • Chi non ha condanne per reati fiscali, societari o riciclaggio/autoriciclaggio

I VANTAGGI

  • Possibilità di annullare il carico tributario sul maggior reddito effettivo rispetto a quello concordato 
  • Esclusione dagli accertamenti ex art. 39 del DPR 600/73
  • L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza impiegheranno la maggiore capacità operativa per intensificare i controlli nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo o ne decadono.
  • Esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’IVA e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’IRES e all’IRAP;
  • Esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
  • Esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge n. 724 del 1994;
  • Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, comma 1, lettera d), 2° periodo, del DPR n. 600 del 1973, e all’articolo 54, comma 2, 2° periodo, del DPR n. 633 del 1972; 
  • Anticipazione di almeno 1 anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
  • Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del DPR n. 600 del 1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.

TERMINI DI ADESIONE

Il  termine per l’adesione per questo primo anno di applicazione è fissato al 31 ottobre 2024. 

L’Agenzia chiarisce che il contribuente che ha già presentato la dichiarazione per il periodo d’imposta 2023 senza accettare la proposta del Cpb, è ancora in tempo per ripensarci e aderire all’istituto, presentando una dichiarazione correttiva nei termini entro il 31 ottobre.  

MOTIVI DI PRECLUSIONE

Il concordato è precluso a coloro che 

  • abbiano subito condanne per reati del codice civile o penale (fiscali, societari o di riciclaggio/autoriciclaggio)
  • abbiano conseguito nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni;
  • abbiano aderito, durante il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;
  • abbiano realizzato, durante il primo periodo d'imposta oggetto di concordato, operazioni di fusione, scissione, conferimento ovvero modifica della compagine sociale con riferimento a  società o associazioni di cui all’articolo 5 del Dpr del 22 dicembre 1986, n. 917.

Cessazione: Il Concordato cessa di avere efficacia se si verificano situazioni in grado di modificare in modo significativo i presupposti sulla base dei quali era stato stipulato l’accordo tra Fisco e contribuente.

Decadenza: Sono previste alcune violazioni di particolare entità al verificarsi delle quali il Concordato cessa di produrre effetti per entrambi i periodi di imposta.