CHI PUO'ADERIRE
- Chi non ha debiti contributivi o fiscali di rilevante entità (non pari o superiori a € 5.000,00 ) nei confronti dell’Erario
- Chi ha presentato regolarmente dichiarazioni dei redditi
- Chi non ha condanne per reati fiscali, societari o riciclaggio/autoriciclaggio
I VANTAGGI
- Possibilità di annullare il carico tributario sul maggior reddito effettivo rispetto a quello concordato
- Esclusione dagli accertamenti ex art. 39 del DPR 600/73
- L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza impiegheranno la maggiore capacità operativa per intensificare i controlli nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo o ne decadono.
- Esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’IVA e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’IRES e all’IRAP;
- Esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
- Esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge n. 724 del 1994;
- Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, comma 1, lettera d), 2° periodo, del DPR n. 600 del 1973, e all’articolo 54, comma 2, 2° periodo, del DPR n. 633 del 1972;
- Anticipazione di almeno 1 anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
- Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del DPR n. 600 del 1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.
TERMINI DI ADESIONE
Il termine per l’adesione per questo primo anno di applicazione è fissato al 31 ottobre 2024.
L’Agenzia chiarisce che il contribuente che ha già presentato la dichiarazione per il periodo d’imposta 2023 senza accettare la proposta del Cpb, è ancora in tempo per ripensarci e aderire all’istituto, presentando una dichiarazione correttiva nei termini entro il 31 ottobre.
MOTIVI DI PRECLUSIONE
Il concordato è precluso a coloro che
- abbiano subito condanne per reati del codice civile o penale (fiscali, societari o di riciclaggio/autoriciclaggio)
- abbiano conseguito nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni;
- abbiano aderito, durante il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;
- abbiano realizzato, durante il primo periodo d'imposta oggetto di concordato, operazioni di fusione, scissione, conferimento ovvero modifica della compagine sociale con riferimento a società o associazioni di cui all’articolo 5 del Dpr del 22 dicembre 1986, n. 917.
Cessazione: Il Concordato cessa di avere efficacia se si verificano situazioni in grado di modificare in modo significativo i presupposti sulla base dei quali era stato stipulato l’accordo tra Fisco e contribuente.
Decadenza: Sono previste alcune violazioni di particolare entità al verificarsi delle quali il Concordato cessa di produrre effetti per entrambi i periodi di imposta.