Aiuti Ter - Estensione credito d'imposta su Energia e gas


Con il D.L. “Aiuti-ter” è stato prorogato ed ampliato il credito di imposta relativo ai consumi di energia elettrica e gas naturale.
Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15% (30 % peri mesi di Ottobre e Novembre) della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
Condizione per usufruire del credito di imposta è che il costo della componente energetica, calcolato sulla base della media del trimestre (riferita al terzo trimestre 2022 per i mesi di Ottobre e Novembre), al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Le spese rilevanti ai fini del calcolo del credito d’imposta sono quelle abitualmente indicate in fattura come ‘Spesa per la materia energia’

ENERGIA

  Requisiti  
Periodo Potenza contatore % incremento
costo energia
Credito
II Trimestre > 16,5 kw 30 % 15 %
III Trimestre > 16,5 kw 30 % 15 %
Ott - Nov > 4,5 kw 30 % 30 %



E' riconosciuto inoltre, per via dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, anch'esso sotto forma di credito di imposta, pari al 15% (40% per i mesi  di Ottobre e Novembre) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
Anche in questo caso, condizione per usufruire del credito di imposta è che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del trimestre, riferita al terzo trimestre 2022 per i mesi di ottobre e novembre, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI- GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.



GAS

  Requisiti
Periodo % incremento
costo medio gas
Credito
II Trimestre 30 % 25 %
III Trimestre 30 % 25 %
Ott - Nov 30 % 40 %



COME USUFRUIRE DEL CREDITO D' IMPOSTA?

Qualora l’impresa destinataria del credito di imposta si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre 2019, può chiedere al venditore di predisporre il calcolo dell’incremento entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito di imposta (modalità e termini saranno definiti con apposito provvedimento dell’autorità di regolazione per energia, reti e ambiente - ARERA).

La disciplina di riferimento prevede che gli stessi siano utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo mediante modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, entro le seguenti date:

  • 31.03.2023 per i crediti di imposta relativi ai mesi di ottobre-novembre e del terzo trimestre 2022;
  • 31.12.2022 per i crediti relativi al primo e secondo trimestre 2022

I codici tributo utilizzabili ai fini dell’indicazione dei crediti di imposta nel modello di versamento F24 sono stati istituiti con diverse risoluzioni dell’agenzia delle entrate e sono i seguenti:

6963 NON energivore secondo trimestre 2022 31/12/2022
6970 NON energivore terzo trimestre 2022 31/03/2023
6985 NON energivore Ottobre-novembre 2022 31/03/2023
6964 NON gasivore  secondo trimestre 2022 31/12/2022
6971 NON gasivore terzo trimestre 2022 31/03/2023
6986 NON gasivore Ottobre-novembre 2022 31/03/2023

 
Entro il 16.02.2023 i beneficiari del credito di imposta relativo al terzo trimestre 2022 ed ai mesi di ottobre e novembre, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.

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CESSIONE DEL CREDITO D' IMPOSTA

Le imprese beneficiare del credito d’imposta lo possono cedere solo per intero.

L’opzione per la cessione del credito deve essere comunicata attraverso un’apposito modello di comunicazione disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate
Le imprese che intendono effettuare la cessione devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta.
La scadenza dell’obbligo comunicativo varia in relazione al periodo per cui si intende beneficiare del credito d’imposta
Una volta effettuata la comunicazione di cessione del credito l’Agenzia delle Entrate ha cinque giorni di tempo per effettuare i controlli ; Se rileva dei profili di rischio può prevedere una sospensione di 30 giorni.
Se la comunicazione non viene annullata o non risulta rifiutata il credito non può essere .utilizzato in compensazione

Per ulteriori informazioni e documentazione:

AGENZIE ENTRATEhttps://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/infogen-bonus-imprese-prodotti-energetici