Fermo restando la possibilità di concludere la stagione il 15/9, per coloro che intendono rimanere aperti oltre questa data, si specifica che, fino al giorno di chiusura, che può essere deciso dal concessionario ( anche prima del 30 settembre), va rispettato quanto previsto nella vigente Ordinanza della Capitaneria di Porto di Savona.
L'attuale Ordinanza, proprio perché ci si attendeva una modifica delle Linee guida regionali, riveste carattere sperimentale per l’anno 2013, e sarà pertanto oggetto di una revisione, al termine della stagione balneare.
Purtroppo vista la data di modifica delle Linee guida regionali (agosto 2013) , e l’attuale assenza per periodo di ferie del Comandante della locale C.P. Moretti, non è stato possibile modificarla in corsa.
Durante il periodo di funzionamento delle strutture balneari nel periodo dal 16/9 al 30/9, con orario minimo tra le ore 10.00 e le 16.00, ma con la facoltà di aumentarlo fino a farlo coincidere con quello estivo si dovrà:
STRALCIO ORDINANZA CAPITANERIA DI PORTO DI SAVONA N° 66/2012 MODIFICATA DA 54/2013:
4.13: .......
Nel restante periodo di apertura ai fini balneari e cioè tra il 01/05 ed il 31/05 compresi e tra il 16/09 ed il 30/09 compresi, il concessionario dovrà garantire il servizio di salvataggio con le medesime modalità di cui ai precedenti commi fatta salva la facoltà di astenersi dall'effettuare la vigilanza con le modalità previste dai punti 3 e 4 del!' art. 4.2 (postazione di salvataggio oppure battigia nei pressi della postazione oppure in mare a bordo dell'imbarcazione di servizio oppure in prossimità dell'arenile) nei caso di effettiva assenza
di bagnanti in acqua. In tale ultima ipotesi, tuttavia, l'addetto al salvataggio, pur non essendo vincolato alle modalità di vigilanza di cui ai predetti punti dovrà, comunque, garantire un immediato ed efficace intervento permanendo all'interno della concessione (o delle concessioni consorziate) nella quale espleta il proprio servizio purchè sia in grado di assicurare costantemente una perfetta visibilità dello specchio acqueo di competenza.
Qualora siano presenti bagnanti in acqua, l'assistente bagnanti dovrà effettuare la vigilanza permanendo nella posizione più opportuna tra quelle descritte nei predetti punti 3 e 4 dell'articolo 4.2 (postazione di salvataggio oppure battigia nei pressi della postazione oppure in mare a bordo dell'imbarcazione di servizio oppure in prossimità dell'arenile).
Il concessionario ha, altresì, facoltà, in presenza di fronte mare di lunghezza superiore a 80 metri, di ridurre, nelle fasi di minore affluenza di bagnanti, il numero di assistenti bagnanti previsti ai sensi del presente articolo. In tale caso il concessionario dovrà, comunque, garantire l'immediatezza del servizio di salvataggio predisponendo un efficace modello organizzativo che preveda le più opportune modalità operative a garanzia di un pronto intervento.
La presente ordinanza riveste carattere sperimentale per l'anno 2013 e dovrà essere sottoposta a verifica per l'eventuale inserimento definitivo nel corpo dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare.”
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